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La Corte di Cassazione chiarisce l’ ambito di operatività degli artt. 2054 co. 1 c.c. (“il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”) e 1227 co. 1 c.c. (“se il fatto colposo del creditore ha concorso a cagionare il danno, il risarcimento è diminuito secondo la gravità della colpa e l’entità delle conseguenze che ne sono derivate”).

In particolare, si sofferma sul rapporto tra il concorso di colpa del danneggiato nella causazione del danno-evento e la responsabilità del conducente, per il quale sussiste una presunzione di colpa, che consiste nel dover dimostrare “di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”.

La Corte sostiene che: “ritenuta in astratto l’applicabilità dell’art. 1227 c.c., comma 1, anche ad una ipotesi di responsabilità presunta come quella del conducente, occorre tener conto della particolarità, in questo caso, del titolo di imputazione. L’art. 2054 c.c., pone una regola nella quale la prevenzione è prevalentemente a carico del conducente, il quale deve dimostrare di aver fatto il possibile per evitare il danno. Una tale prova liberatoria può essere fornita certamente allegando l’imprudenza del pedone, ma solo se questa si presenti come condotta imprevedibile”

Prosegue affermando che “il danno non è imputabile (del tutto o in parte) al conducente non semplicemente quando abbia concorso a cagionarlo (in tutto o in parte) il pedone, ma quando la condotta di quest’ultimo, pur se colpevole, non era prevedibile al punto da impedire al conducente di evitare l’investimento. […] In sostanza, l’incidenza della condotta del danneggiato va misurata sullo standard di diligenza imposta al danneggiante. Se costui si libera dimostrando di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno, vuol dire che non è sufficiente la dimostrazione che il pedone era in una qualche misura in colpa, se comunque risulta che il danno era evitabile da parte del conducente. Può apparire una regola che agevola gli imprudenti, ma scopo della responsabilità non è imporre una morale quanto prevenire gli incidenti. Dunque, il rapporto tra l’art. 2054 c.c. e l’art. 1227 c.c. è nel senso che la prevenzione è affidata, prevalentemente, al conducente, il quale è esente solo davanti a comportamenti imprevedibili del pedone, non solo colposi, ma, per l’appunto, imprevedibili ed inevitabili”.

Corte di Cassazione, sez. civile III, n. 5627 del 28.02.2020