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La Corte di Cassazione afferma che l’art. 590 c.c., nel prevedere la possibilità di conferma od esecuzione di una disposizione testamentaria nulla da parte degli eredi, presuppone, per la sua operatività, l’oggettiva esistenza di una disposizione testamentaria, che sia comunque frutto della volontà del de cuius, «sicché detta norma non trova applicazione in ipotesi di accertata sottoscrizione apocrifa del testamento, la quale esclude in radice la riconducibilità di esso al testatore» (Cass. n. 11195/2012; n. 13487/2005). Si tratta, nella suddetta ipotesi, di un caso di dichiarazione testamentaria inesistente e non meramente nulla.

A parere della Corte, la riconosciuta non autenticità della scheda testamentaria esclude il meccanismo di sanatoria contemplato dall’art. 590 c.c., senza che abbia alcuna rilevanza né la consapevolezza dei dichiaranti circa la falsità del testamento, né l’indagine volta a stabilire se la scheda sia conforme alla volontà espressa in vita dal de cuius. In dottrina si discute se sia suscettibile di conferma il testamento olografo privo di sottoscrizione o con firma falsa, quando si riesca a fornire la prova che la omissione della firma non sia l’indice di un progetto decisionale non ancora giunto a compimento, ma sia dipesa da altre circostanze (disattenzione, dimenticanza, ecc.). Si tratta di ipotesi diverse, poiché una cosa è un testamento incompleto, altra cosa è un testamento falso.

La Suprema Corte, per completezza di esame, in un passaggio si sofferma anche sul testamento orale precisando che la convalida ai sensi dell’art 590 c.c. del testamento nuncupativo, qualora ritenuta ammissibile, suppone l’esistenza di una dichiarazione testamentaria definitiva e interamente formata, benché non compiuta per iscritto. Dunque, a parere della Cassazione, un mero progetto di dichiarazione testamentaria non è suscettibile di conferma.

Corte di Cassazione, Sez. VI, Ordinanza n. 10065 del 28.05.2020