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Per la Corte di Cassazione, le condotte di pedinamento, telefonate continue, messaggi tramite social network e Whatsapp, aventi contenuto palesemente sessuale, finalizzate ad ottenere incontri di natura erotica ed a spingere la persona offesa in una relazione indesiderata, determinano la responsabilità per il reato di molestie ai sensi dell’art. 660 c.p.

In primo grado l’imputato veniva dichiarato responsabile del reato di molestia e disturbo di cui all’art. 660 c.p., dopo la modifica dell’imputazione originaria dell’illecito penale di atti persecutori previsto dall’art. 612 bis c.p. e condannato ad una pena pecuniaria.

L’imputato, dunque, ricorreva alla Corte di legittimità contestando, dopo la modifica dell’imputazione, il rigetto della domanda di oblazione per il mancato deposito degli importi previsti, senza fornire motivazione sulla gravità del reato. Rilevava, inoltre, che il Giudice di prime cure aveva trascurato l’aspetto della reciprocità dei contatti, atteso che anche la parte lesa, in diverse occasioni, aveva contattato l’imputato, manifestando un comportamento ambiguo, che aveva indotto lo spasimante a pensare che l’uomo fosse interessato alle attenzioni manifestate nei suoi confronti.

La Cassazione, con la sentenza n. 15835/2020, dichiara il ricorso inammissibile e infondato.

A parere della Corte, il Tribunale ha ampiamente giustificato la ritenuta gravità del fatto-reato, valorizzando la durata della condotta molesta, protrattasi per un arco temporale ben più ampio di quello dedotto in contestazione; l’effettiva portata delle espressioni moleste; la natura dolosa degli insistiti e protratti comportamenti serbati dall’imputato; la sua negativa personalità siccome già gravato da precedenti penali; la condotta tenuta anche dopo l’apertura del procedimento, per avere assunto atteggiamenti ostili nei confronti della parte lesa, estrinsecatisi in insulti e manifestazioni di disprezzo, così offrendo ampia giustificazione dell’esercizio del suo potere di respingere la domanda per l’apprezzata gravità del reato. La Suprema Corte aggiunge che, secondo consolidato avviso di legittimità, i criteri di valutazione della gravità del fatto, demandata al potere discrezionale del giudice dall’articolo 162 bis c.p., comma 4, devono essere intesi nel senso più ampio, con riferimento ad entrambi i commi di cui all’articolo 133 c.p., così rilevando non solo le modalità dell’azione, l’intensità del dolo o il grado della colpa, la gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa, ma anche la capacità a delinquere del colpevole, desunta dai suoi precedenti penali, dalla condotta contemporanea o susseguente al reato e dai motivi a delinquere.

Corte di Cassazione, Sez. Pen. I, Sentenza n. 15835 del 26.05.2020