Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione mettono ordine nella interpretazione della “legge Gelli-Bianco”, in materia di responsabilità medica.
Si afferma che l’esercente la professione sanitaria risponde, a titolo di colpa, per morte o lesioni personali derivanti dall’esercizio dell’attività medico chirurgica:
a) se l’evento si è verificato per colpa (anche “lieve”) da negligenza o imprudenza.
b) se l’evento si è verificato per colpa (anche “ lieve”) da imperizia quando il caso concreto non è regolato dalle raccomandazioni delle linee–guida o dalle buone pratiche clinico assistenziali.
c) se l’evento si è verificato per colpa (anche “ lieve”) da imperizia nella individuazione e nella scelta delle linee guida o di buone pratiche clinico – assistenziali non adeguate alla specificità del caso concreto.
d) se l’evento si è verificato per colpa “grave” da imperizia nell’esecuzione di raccomandazioni di linee – guida o buone pratiche clinico – assistenziali adeguate, tenendo conto del grado di rischio da gestire e delle speciali difficoltà dell’atto medico.
Dunque il medico non è punibile per le lesioni causate al paziente, soltanto se ha commesso un «errore colpevole non grave», benché causativo dell’evento, nel corso dell’esecuzione delle raccomandazioni accreditate.
Cassazione Penale, Sezioni Unite, sentenza 22 febbraio 2018 n. 8770.