La Suprema Corte risolve il contrasto interpretativo circa l’abuso di autorità che, nei reati sessuali, non presuppone nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico, ma si configura anche nei rapporti privati e di fatto, qualora vi sia una situazione di supremazia sfruttata al fine di costringere la vittima a subire o a compiere atti sessuali.
La questione controversa, per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite, è la seguente: “Se, in tema di violenza sessuale, l’abuso di autorità di cui all’art. 609-bis c.p., comma 1, presupponga nell’agente una posizione autoritativa di tipo formale e pubblicistico o, invece, possa riferirsi anche a poteri di supremazia di natura privata di cui l’agente abusi per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali”.
Un primo orientamento giurisprudenziale, riguardante ipotesi di violenze sessuali commesse da soggetti con qualifica di pubblico ufficiale, ha ribadito “la natura formale e pubblicistica della posizione autoritativa dell’agente (Sez. 4, n. 6982 del 19/01/2012, M., Rv. 251955) precisando, tra l’altro, che l’abuso di autorità consiste nella strumentalizzazione del proprio potere, realizzato attraverso una subordinazione psicologica tale per cui la vittima viene costretta al rapporto sessuale, risolvendosi, pertanto, in una vera e propria costrizione che non può essere desunta, in via meramente presuntiva, sulla base della posizione autoritativa ricoperta dal soggetto agente (Sez. 3, n. 36595 del 22/05/2012, T., Rv. 253389)”.
Un diverso orientamento, richiamando la prevalente dottrina, propende invece per un concetto di abuso di autorità più ampio, comprensivo di ogni relazione, anche di natura privata, in cui l’autore del reato riveste una posizione di supremazia della quale si avvale per coartare la volontà della persona offesa.
Per dirimere il contrasto ermeneutico, le Sezioni Unite si soffermano sul significato concreto dell’espressione “abuso di autorità”. “La differente formulazione dei primi due commi dell’art. 609-bis c.p. evidenzia come, nella violenza sessuale “costrittiva”, il soggetto passivo ponga in essere o subisca un evento non voluto poiché ne viene annullata o limitata la capacità di azione e di reazione coartandone la capacità di autodeterminazione, mentre nella violenza sessuale “induttiva” l’agente persuade la persona offesa a sottostare ad atti che, diversamente, non avrebbe compiuto, ovvero a subirli, strumentalizzandone la vulnerabilità e riducendola al rango di un mezzo per il soddisfacimento della sessualità. In entrambi i casi l’autore del reato incide sul processo formativo della volontà della persona offesa, direttamente compressa, nel primo caso, fino ad impedire ogni diversa opzione ed orientata, nel secondo, conformemente alle intenzioni dell’agente. Si tratta, a ben vedere, di due situazioni distinte, che rendono evidente come l’abuso di autorità considerato dal comma 1 sia solo quello che determina una vera e propria sopraffazione della volontà della persona offesa che si risolve in una costrizione e non anche una mera induzione, alla quale viene fatto riferimento solo nel comma 2 nei termini dianzi specificati”.
Peraltro, secondo la Cassazione, “l’abuso di autorità può ritenersi distinguibile anche dalla minaccia funzionale alla costrizione, menzionata sempre nell’art. 609-bis c.p., comma 1”. Infatti, “mentre la minaccia determina una efficacia intimidatoria diretta sul soggetto passivo, costretto a compiere o subire l’atto sessuale, la coartazione che consegue all’abuso di autorità trae origine dal particolare contesto relazionale di soggezione tra autore e vittima del reato determinato dal ruolo autoritativo del primo, creando le condizioni per cui alla seconda non residuano valide alternative di scelta rispetto al compimento o all’accettazione dell’atto sessuale che consegue, dunque, alla strumentalizzazione di una posizione di supremazia”.
La Suprema Corte, dunque, esclude la natura formale e pubblicistica dell’autorità di cui l’agente abusa nel commettere il reato di cui all’art. 609-bis c.p., e chiarisce che l’autorità “privata” non è solo quella che deriva dalla legge, ma anche quella di mero fatto, poiché, se ciò che rileva è la coartazione della volontà della vittima, posta in essere da una posizione di preminenza, la specifica qualità del soggetto agente resta in secondo piano rispetto alla strumentalizzazione di tale posizione. Ovviamente, “la sussistenza oggettiva del rapporto autoritario così come in precedenza individuato, deve essere inequivocabilmente dimostrata mediante un’analisi concreta della dinamica dei fatti idonea a porre in luce un rapporto di soggezione effettivamente intercorrente tra l’agente e la vittima del reato”.
Al tempo stesso deve essere dimostrata anche l’arbitraria utilizzazione del potere, dando conto della correlazione esistente tra l’abuso di autorità e le conseguenze sulla capacità di autodeterminazione della persona offesa, poiché una condotta che dovesse diversamente estrinsecarsi dovrebbe inevitabilmente essere inquadrata nelle ipotesi di minaccia o induzione.
Dunque, si ritiene rilevante, per la configurabilità del reato, la valenza coercitiva dell’abuso di autorità, tanto nel caso in cui la posizione di preminenza dell’agente sia venuta meno, permanendo tuttavia una condizione di soggezione psicologica derivante dall’autorità da questi già esercitata, quanto in quello di relazione di dipendenza indiretta tra autore e vittima del reato, quando il primo, abusando della sua autorità, concorre con un terzo che compie l’atto sessuale non voluto dalla persona offesa.
Alla stregua di quanto precede, la Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’abuso di autorità cui si riferisce l’art. 609-bis c.p., comma 1, presuppone una posizione di preminenza, anche di fatto e di natura privata, che l’agente strumentalizza per costringere il soggetto passivo a compiere o subire atti sessuali”.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali, sentenza n. 27326 del 01.10.2020.