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“Il reato di coltivazione di stupefacenti è configurabile indipendentemente dalla quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, essendo sufficienti la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente; devono però ritenersi escluse, in quanto non riconducibili all’ambito di applicazione della norma penale, le attività di coltivazione di minime dimensioni svolte in forma domestica, che, per le rudimentali tecniche utilizzate, lo scarso numero di piante, il modestissimo quantitativo di prodotto ricavabile, la mancanza di ulteriori indici di un loro inserimento nell’ambito del mercato degli stupefacenti, appaiono destinate in via esclusiva all’uso personale del coltivatore”.

Secondo un primo orientamento, ai fini della configurabilità del reato in parola, non è sufficiente la mera coltivazione di una pianta conforme al tipo botanico vietato che, per maturazione, abbia raggiunto la soglia minima di capacità drogante, ma è altresì necessario verificare se tale attività sia concretamente idonea a ledere la salute pubblica ed a favorire la circolazione della droga (Cass. pen., n. 36037/2017). Un diverso indirizzo sostiene invece che ai fini della punibilità della coltivazione di stupefacenti, l’offensività della condotta consiste nella sua idoneità a produrre la sostanza per il consumo, sicché non rileva la quantità di principio attivo ricavabile nell’immediatezza, ma la conformità della pianta al tipo botanico previsto e la sua attitudine, anche per le modalità di coltivazione, a giungere a maturazione e a produrre la sostanza stupefacente, nell’obiettivo di scongiurare il rischio di diffusione futura della sostanza stupefacente (Cass. pen., n. 53337/2016). Occorre sottolineare che la condotta di coltivazione di piante di cannabis integra la fattispecie tipica di reato prevista dalla legge al d.P.R. 309/1990 sia per la conformità della pianta al tipo botanico vietato, che per la sua attitudine a giungere a maturazione e a produrre sostanza stupefacente.
Per le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, può essere affermata l’irrilevanza penale della coltivazione di piante di cannabis di minime dimensioni, finalizzata esclusivamente al consumo personale, non sulla base della sua assimilazione alla detenzione, da cui va distinta, ma, più semplicemente, per la non riconducibilità alla definizione legislativa di coltivazione come attività penalmente rilevante.
La valutazione deve essere ancorata a parametri oggettivi, che devono essere tutti compresenti: 1) la minima dimensione della coltivazione, 2) il suo svolgimento in forma domestica e non in forma industriale, 3) la rudimentalità delle tecniche utilizzate, 4) lo scarso numero di piante, 5) la mancanza di indici di un inserimento dell’attività nell’ambito del mercato degli stupefacenti, 6) l’oggettiva destinazione di quanto prodotto all’uso personale esclusivo del coltivatore.
Al fine di escludere la punibilità, potranno dunque rilevare: a) un’attuale inadeguata modalità di coltivazione da cui possa evincersi che la pianta non sarà in grado di realizzare il prodotto finale; b) un eventuale risultato finale della coltivazione che non consenta di ritenere il raccolto conforme al normale tipo botanico, ovvero abbia un contenuto in principio attivo troppo povero per la utile destinazione all’uso quale droga.

Cass. pen., Sez. Un., 16 aprile 2020, sentenza n. 12348