La Suprema Corte risolve il contrasto giurisprudenziale: la disciplina antiusura si applica anche agli interessi moratori, intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso.
Sul punto si erano infatti registrati contrapposti orientamenti, sia in dottrina che in giurisprudenza. In particolare, si contendevano il campo una tesi restrittiva, che predicava la non applicabilità della disciplina antiusura agli interesse di mora, fondando le sue argomentazioni sul tenore letterale degli artt. 1815 comma II c.c. e 644 comma I c.p., nonché sulla diversa funzione degli interessi corrispettivi e moratori, ed una teoria estensiva, che invece si fondava sulla interpretazione finalistica della disciplina antiusura, volta a tutelare le vittime dell’usura ed il superiore interesse pubblico all’ordinato e corretto svolgimento delle attività economiche.
Le Sezioni Unite, riassunte le contrapposte tesi, ritengono che, il concetto di interesse usurario e la relativa disciplina repressiva non possano dirsi estranei all’interesse moratorio, così mostrando di abbracciare la tesi estensiva che vuole anche il tasso di mora assoggettato alla normativa antiusura.
Per le Sezioni Unite sussiste l’esigenza primaria di tutelare il debitore da eventuali abusi del finanziatore, il quale, se è subordinato al rispetto del limite della soglia usuraria quando pattuisce i costi complessivi del credito, non può dirsi immune dal controllo quando, scaduta la rata o decorso il termine pattuito per la restituzione della somma, il denaro non venga restituito e siano applicati gli interessi di mora.
Conseguentemente, ove gli interessi moratori superino la soglia di usura, questi saranno nulli e, quindi, non dovuti ai sensi dell’art. 1815, comma II, c.c.
La nullità tuttavia, dovrà conciliarsi con la regola generale di cui all’art. 1224, comma I, c.c., secondo cui nelle obbligazioni pecuniarie, se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura. Pertanto, l’interesse moratorio, epurato del tasso convenzionalmente nullo, sarà dovuto (purché lecito) al tasso stabilito per i corrispettivi.
Ragionare diversamente, applicando cioè l’art. 1815 comma II c.c. sic et simpliciter, significherebbe incentivare il debitore all’inadempimento, dal momento che egli sarebbe così obbligato a restituire il solo capitale, senza l’aggiunta degli interessi di mora.
Infine, ritengono le Sezioni Unite che, nonostante interesse moratorio convenzionale e clausola penale costituiscano entrambi una liquidazione preventiva e forfettaria del danno, non è praticabile la strada della riduzione ex officio ai sensi dell’art. 1384 c.c., in quanto tale soluzione si sostanzierebbe in un’operazione casistica e difforme sul piano nazionale.
Corte di Cassazione, Sezioni Unite, Sentenza n. 19597 del 18 settembre 2020.