La persona della quale si vuole accertare la paternità non può contrastare l’azione di chi aspira a vedersi riconosciuto nella qualità di figlio naturale, poiché non sarebbero utilizzabili i dati sanitari senza la propria autorizzazione. Tuttavia, a norma del Codice della Privacy è possibile “a fini di giustizia” superare il divieto di accesso e utilizzo dei dati sensibili. Il consulente tecnico d’ufficio nominato dal giudice può, dunque, acquisire i dati sanitari del presunto padre a seguito della richiesta di accertamento di chi sostiene di esserne figlio. Nel caso specifico, ai fini dell’accertamento, il Ctu aveva acquisito anche dei campioni biologici conservati presso due nosocomi. Dall’esame era risultata una compatibilità al 99,99%. La difesa del padre naturale si era scagliata contro tale acquisizione non solo perché non autorizzata dal diretto interessato sottoposto ad accertamento giudiziale, ma anche perché i dati sanitari non potrebbero essere conservati.
La Cassazione chiarisce che la sensibilità delle informazioni relative alla salute non impedisce che queste siano per legge dello Stato conservate a fini statistici o di studio, da che discende l’inesistenza di un obbligo di distruggerli. Inoltre, è l’utilizzo strettamente connesso a esigenze di giustizia che rende acquisibili i dati in questione e l’autorizzazione del giudice è sufficiente all’acquisizione da parte del Ctu. Ancora – chiarisce la Cassazione – il fatto che l’esame tecnico di analisi dei materiali biologici sia stato effettuato da terzi specialisti non esclude che la prova sia stata acquisita sotto il controllo del Ctu.
Corte di Cassazione – Sezione III civile – Sentenza 5 maggio 2020 n. 8459