La Cassazione conferma che l’infortunio da mobbing, anche se non incluso nelle tabelle, è indennizzabile dall’Inail.
La Corte accoglie le ragioni di un lavoratore, il quale si è visto respingere in sede di merito la domanda di riconoscimento della natura professionale della malattia cagionata dalla condotta mobbizzante del suo datore di lavoro.
La Corte d’Appello aveva disconosciuto la natura professionale della malattia di cui era affetto il lavoratore, causata dalla condotta vessatoria del datore di lavoro. Il lavoratore, dunque, si rivolgeva alla Corte di Cassazione, la quale, con l’ordinanza n. 8948/2020, riteneva fondata la questione della indennizzabilità del mobbing lamentato dal ricorrente.
Gli Ermellini affermano che anche le malattie psicofisiche, che non sono ricomprese nelle tabelle, possano essere considerate malattie di natura professionale. La giurisprudenza della stessa Cassazione, quella della Corte Costituzionale, nonché l’evoluzione della normativa, fanno concludere che qualsiasi attività lavorativa deve ritenersi assicurata dall’Inail, anche se esclusa dalle tabelle, se il lavoratore dimostra che essa è causa della malattia.
In particolare, la Corte rileva come da risalente e costante orientamento in materia di assicurazione sociale, di cui all’art. 1 del DPR n. 1124/1965, non rileva solo il rischio specifico delle lavorazioni, ma anche quello improprio, come chiarito in diverse sentenze. Nel tempo anche la normativa ha esteso la tutela assicurativa, basti pensare agli infortuni in itinere, alla nozione di rischio ambientale, che fa riferimento appunto alla pericolosità insita nel luogo di lavoro. Importante altresì il contributo della Corte Costituzionale che ha riconosciuto la copertura assicurativa a malattie diverse da quelle incluse nelle tabelle, purché si dimostri la causa di lavoro.
La conferma di tale assunto si ritrova anche nella legge n. 38/2000, all’art. 10, co. 4, la quale chiarisce che “sono considerate malattie professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il lavoratore dimostri l’origine professionale.”
Gli Ermellini affermano pertanto che, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale illustrata “nell’ambito del sistema del TU, sono indennizzabili tutte le malattie di natura fisica o psichica la cui origine sia riconducibile al rischio del lavoro, sia che riguardi la lavorazione, sia che riguardi l’organizzazione del lavoro e le modalità della sua esplicazione; dovendosi ritenere incongrua una qualsiasi distinzione in tal senso, posto che il lavoro coinvolge la persona in tutte le sue dimensioni, sottoponendola a rischi rilevanti sia per la sfera fisica che psichica.”
La conclusione secondo cui ogni forma di tecnopatia causata dall’attività lavorativa deve ritenersi indennizzabile dall’Inail, anche se non compresa nelle tabelle, purché il lavoratore dimostri il nesso di causa, risulta coerente con la previsione dell’art. 38 della Costituzione, che tutela l’infortunio in sé quando incide sulla capacità di lavorare, da leggere coordinatamente con l’art. 32 del testo costituzionale che tutela la salute.
Corte di Cassazione, ordinanza n. 8948/2020