Con il decreto legislativo n. 36/2018 è stato ampliato l’istituto della procedibilità a querela di parte, inserendo rilevanti ipotesi di reato ( truffa, appropriazione indebita, frode informatica, minaccia), che a partire dal 9 maggio non saranno più procedibili d’ufficio.
Dunque il decreto incide anche sull’art. 612 c.p., introducendo l’estensione della procedibilità a querela nell’ipotesi prevista dal seconda comma, con riferimento al reato di minaccia grave.Resta, invece, perseguibile d’ufficio la minaccia commessa in uno dei modi indicati dall’articolo 339 c.p., ovvero in presenza di tali circostanze aggravanti (ad esempio minaccia commessa con armi, da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte).
Ulteriore ostacolo alla trasformazione del regime di procedibilità sussiste quando la procedibilità d’ufficio segue alla sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale.