Massima redazionale
Interessi corrispettivi – Natura e modalità di calcolo – Ammortamento alla francese – Anatocismo – Inconfigurabilità della capitalizzazione degli interessi
Tribunale Bari, Sezione 2 civile – Sentenza 8 aprile 2015, n. 1558 – Data udienza 3 aprile 2015
Nel contratto di mutuo gli interessi corrispettivi si devono applicare soltanto sul capitale a scadere, essendo il corrispettivo del diritto del mutuatario a godere della somma capitale in conformità al piano di rimborso graduale. Il meccanismo del c.d. ammortamento alla francese, che è un piano di rimborso del mutuo graduale con rata fissa costante, non comporta alcuna violazione dell’art. 1283 c.c. perché gli interessi di periodo vengono calcolati sul solo capitale residuo: in ciascuna rata la quota di interessi viene calcolata sul debito residuo del periodo precedente, secondo il principio dell’interesse composto, e il debito residuo sul quale viene calcolato l’interesse è quello costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l’importo già pagato con le rate precedenti. Tale metodo non implica alcuna capitalizzazione degli interessi, poiché gli stessi vengono calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata: alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo. In sostanza, ogni rata determina il pagamento unicamente degli interessi dovuti per il periodo cui la rata si riferisce, mentre la parte rimanente della quota serve ad abbattere il capitale.
PUBBLICAZIONE
Il Sole 24 Ore, Mass. Repertorio Lex24