0815122225

0818863084

INFO@DEIURE.NET

La sospensione della prescrizione non è disposta da una norma sostanziale successiva al reato, ma opera in forza del rinvio previsto dall’art. 159 c.p.

Non risulta fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 83 del d.l. 18/2020 nella parte in cui ha individuato una nuova ipotesi di sospensione della prescrizione penale, applicabile anche alle fattispecie di reato perfezionatesi anteriormente alla sua entrata in vigore, in quanto la sospensione del corso della prescrizione è la conseguenza derivante dalla ordinaria applicazione del comma 1 dell’art. 159 c.p. per la intervenuta sospensione del processo.

La Corte di Cassazione ha respinto un ricorso con il quale era stato richiesto di investire la Corte Costituzionale della legittimità delle norme anticovid, le quali hanno disposto la sospensione dei processi nel periodo emergenziale (art. 83 d.l. 18 del 2020).

La questione di legittimità costituzionale è stata prospettata con riferimento agli articoli 25 della Costituzione e 7 della Convenzione EDU.

Il dubbio ha riguardato l’art. 83, comma IV, del decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020 n. 27, per contrasto con il principio di legalità in materia penale espresso dall’art. 25 comma II Cost.e, in particolare, con il corollario della irretroattività della legge penale sfavorevole al reo.

La sospensione di cui all’art. 83 del d.l. 18/2020, si porrebbe in contrasto con la Carta Costituzionale perché modificherebbe in senso sfavorevole all’imputato il regime della prescrizione di un reato commesso prima della sua entrata in vigore e che, in difetto, risulterebbe estinto per prescrizione.

Sulla questione di legittimità costituzionale, subordinata alla incidenza della sospensione del processo sulla prescrizione del reato, la Corte ha ritenuto che il termine temporale, cui ancorare gli effetti della sospensione della prescrizione, sia quello della entrata in vigore della norma che stabilisce la sospensione della prescrizione, ovvero dell’art. 159 c.p., che è norma di carattere generale e astratto che, di volta in volta, attraverso il rinvio mobile, si riempie di contenuto a seconda della norma che preveda eventi di sospensione del processo.

Facendo applicazione di tali coordinate ermeneutiche, la Corte ha concluso che la sospensione della prescrizione nel caso al suo vaglio non sia frutto di una disposizione sostanziale introdotta successivamente alla commissione del reato, ma conseguenza naturale dell’intervenuta sospensione del processo conseguente all’ordinaria applicazione dell’art. 159 comma 1 c.p.

Corte di Cassazione, Sezione Terza Penale, Sentenza n. 25433 del 9 settembre 2020.