Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 15 febbraio 2016 n. 6118. È valida la notifica via Pec all’avvocato domiciliatario del decreto di citazione a giudizio diretto. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza 6118/2016, rigettando anche sotto questo profilo il ricorso di un imprenditore condannato a tre mesi di reclusione per omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali dei propri dipendenti per complessivi 32mila euro.
Secondo il ricorrente invece la sentenza della Corte di appello di Milano era affetta da nullità assoluta ed insanabile “in quanto il decreto di citazione a giudizio diretto era stato notificato all’imputato mediante spedizione di messaggio di posta elettronica (Pec) all’indirizzo del difensore, in violazione dell’articolo 16 del Dl 179/2012 (come modificato dall’articolo 1 comma 19 della legge n. 228/2012) che prevede tale forma di notifica solo per i soggetti coinvolti nel procedimento penali diversi dall’imputato e soltanto a decorrere dal 15 dicembre 2014”.
Sul punto, ricorda la Corte, le Sezioni unite (n. 32243/2015) hanno richiamato il dettato del comma 2-bis dell’articolo 148 c.p.p. (“L’Autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L’Ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale”), affermando che “non v’è ragione di ritenere che tra i “mezzi tecnici idonei” non possano essere ricompresi gli strumenti atti alla trasmissione telematica, se essi siano in grado di fornire prova della trasmissione stessa e della avvenuta ricezione, garanzie che il sistema della Pec è certo in grado di assicurare”.
Del resto, con una precedente sentenza, sempre a S.U. (n. 28451/2011), la Cassazione aveva già stabilito che “la notificazione alla parte privata, se deve essere eseguita mediante consegna al difensore, ben può essere eseguita tanto con l’uso del telefax, quanto con l’uso di altri mezzi idonei norma dell’articolo 148 comma 2-bis c.p.p.”.
Con tale articolo, infatti, prosegue la sentenza, il legislatore ha previsto “l’uso di mezzi tecnici idonei per le notificazioni o gli avvisi ai difensori quale sistema ordinario, generalizzato, alternativo all’impiego dell’ufficiale giudiziario o di chi ne esercita le funzioni (comma 1), purché sia assicurata l’idoneità del mezzo tecnico”.
E, conclude la Corte, “la mancata individuazione, in sede normativa, dei mezzi tecnici idonei ad assicurare la effettiva conoscenza dell’atto (cosiddetta norma aperta) è evidentemente legata all’esigenza di non rendere necessario il continuo aggiornamento legislativo degli strumenti utilizzabili, né in qualche modo obbligatorio il loro utilizzo, tenuto conto della evoluzione scientifica e dell’effettivo grado di diffusione di nuovi mezzi tecnici di trasmissione”.
(Corte di cassazione – Sezione III penale – Sentenza 15 febbraio 2016 n. 6118)