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L’irritualità della notificazione di un atto per posta elettronica certificata – in questo caso la sentenza di appello alla controparte, ai fini della decorrenza del termine breve di impugnazione – «non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale». Applicando questo principio espresso dalle Sezioni unite (n. 7665/2016), la Corte di cassazione, sentenza 31 agosto 2017 n. 20625.

Corte di cassazione – Sezione I civile – Sentenza 31 agosto 2017 n. 20625 .