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Massima

Il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dell’attività di recupero crediti è lecito purché avvenga nel rispetto del principio di minimizzazione dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti potendo essere comunicate informazioni riguardanti il debitore persona fisica funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria e l’ubicazione dell’immobile.

Nell’ambito di un ricorso in Cassazione proposto avverso un istituto di credito, la parte ricorrente lamentava, tra le altre questioni, l’omessa pronuncia da parte della Corte territoriale sulla legittimità del contegno tenuto dalla Banca, che non le aveva consentito la liberazione dell’obbligazione. In particolare, l’istituto aveva preferito cedere il credito ad un terzo acquirente, a condizioni meno convenienti, in termini di somma proposta, rispetto a quelle offerte dalla ricorrente. Secondo quest’ultima, il comportamento era contrario alla buona fede, non avendo la Banca tratto alcuna utilità dalla cessione del credito al terzo.

Per la Cassazione il motivo è infondato. Infatti, la somma offerta dalla acquirente del credito, pur essendo inferiore a quella offerta dalla debitrice, sarebbe stata versata in un’unica soluzione, a fronte di una offerta di pagamento dilazionato in 24 mesi proposta dalla ricorrente.

Ulteriore motivo di ricorso atteneva la violazione della privacy. La Banca aveva comunicato i propri dati, anche sensibili, a soggetti privati “acquirenti di crediti”.

Premesso che la Corte di Cassazione ritiene il motivo inammissibile in quanto generico (perché la ricorrente non ha mai indicato nello specifico quali dati sensibili fossero stati comunicati in violazione del principio di minimizzazione) è comunque utile individuare quali osservazioni vengono argomentate dagli Ermellini in punto di violazione della privacy.

La Corte osserva come il trattamento dei dati personali effettuato nell’ambito dell’attività di recupero crediti sia lecito purché avvenga nel rispetto del principio di minimizzazione, dovendo essere utilizzati solo i dati indispensabili, pertinenti e limitati a quanto necessario per il perseguimento delle finalità per cui sono raccolti e trattati, principio ben espresso nel precedente art. 3, d.lgs. 196/2003 recante il titolo “principio di necessità del trattamento dei dati”, nonché dall’art. 11, lettera d, richiedente la pertinenza, la completezza e non eccedenza dei dati rispetto alle finalità per cui sono raccolti e trattati (recentemente riaffermato con l’art. 5, lett. c), del regolamento 679/2016, GDPR).

Su tali presupposti, la Corte di Cassazione ritiene che la Banca non sia incorsa nella violazione della legge sulla privacy solo perché abbia fornito a soggetti acquirenti del credito informazioni riguardanti la debitrice e funzionali alla cessione del credito, quali la situazione debitoria, ubicazione dell’immobile e altre informazioni, salvo non venga fornita prova che la comunicazione a terzi sia avvenuta in violazione del principio di minimizzazione.

Corte di Cassazione, sez. I Civile, ordinanza n. 34113/19; depositata il 19 dicembre.