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Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Catania ha elaborato un innovativo principio in materia di reati informatici in un procedimento per diffamazione (art. 595 c.p.).
L’indagato, avendo scoperto un errore nel sistema, aveva contattato l’azienda interessata per consentirle di emendare l’errore entro un termine ragionevole. Solo a seguito dell’inerzia della stessa, si era deciso a divulgare, a tutela dei consumatori, la presenza dell’errore, ponendo in essere una attività di “divulgazione responsabile” e di “hacking etico” (espressione con la quale ci si riferisce all’attività di chi, godendo di notevoli competenze tecniche, compia o simuli attacchi informatici al fine di portare il titolare del sistema informatico a conoscenza dell’esistenza di un problema nella sicurezza). Tuttavia, tale attività va considerata scriminata ai sensi dell’art. 51 c.p., sotto forma di legittimo esercizio del diritto di critica, tenuto conto che il contenuto dell’articolo divulgato rappresentava un nucleo di veridicità e non un gratuito attacco.
Il Giudice ha osservato come, considerata la crescente rilevanza che ha assunto nella gestione dell’attività d’impresa la sicurezza dei relativi sistemi informatici, costituisca ormai «prassi consolidata l’invito rivolto dai titolari delle aziende a comunicare loro la presenza di bug (errori di sistema) all’interno del loro apparato da parte di chi ne abbia conoscenza».
Disposta l’archiviazione, il decreto ha assunto rilevanza soprattutto nella misura in cui si evidenzia come il mutamento del tessuto sociale, dal punto di vista tecnologico, stia determinando una rilettura delle fattispecie di reato, con pedissequa estensione non solo del loro ambito applicativo, ma anche delle norme che disciplinano le cause di giustificazione.
Dunque, la condotta dell’indagato «non integra il delitto di cui all’art. 615 ter c.p., inquadrandosi la stessa nella metodologia comune della “divulgazione responsabile”, avendo il medesimo contattato prima l’azienda coinvolta proprio per consentirle di emendare l’errore entro un lasso di tempo, che può variare da trenta giorni a un anno, a seconda della gravità e della complessità della vulnerabilità». E’ stato, in tal senso, ampliato il campo di operatività della libertà di manifestazione del pensiero di cui all’art. 21 Cost., qualificando implicitamente la condotta dell’indagato come rispondente all’interesse pubblico alla conoscenza dei problemi legati alla sicurezza del sistema.

Tribunale di Catania – Ufficio G.I.P. – Decreto di archiviazione del 15.07.2019