La struttura sanitaria è responsabile ed è tenuta a risarcire il paziente per i postumi invalidanti che gli sono derivati da un intervento eseguito oltre il “timing ottimale”. In proposito, la Cassazione ha convenuto con la Corte territoriale, secondo cui l‘inadempimento rilevante per l’azione di risarcimento del danno nelle obbligazioni definite “di mezzi”, non è un qualunque inadempimento, ma solo quello per così dire “vestito”, ovvero, astrattamente efficiente alla produzione del danno. In particolare la Corte distrettuale, correttamente, non si è qui limitata a dar conto della frequenza statistica dell’eventuale esito negativo in caso di intervento eseguito in emergenza chirurgica o anche solo nelle 24 ore successive, ma ha verificato tutte le circostanze del caso concreto (chiarezza sintomatologica sin dal ricovero, ritardo dell’iter diagnostico e del conseguente intervento), pervenendo al convincimento che l’intervento in questione venne eseguito ben 48 ore dopo il ricovero e quindi ben oltre il timing ottimale. Ne consegue che alla paziente è stato così negato l’accesso a quella “elevata probabilità di guarigione del tutto esente da postumi” che, in caso di tempestivo intervento, avrebbe avuto.
(Corte di cassazione – Sezione III civile – Sentenza 19 gennaio 2016 n. 768)