Il medico che ricopre una posizione apicale deve programmare in maniera adeguata il lavoro dei suoi collaboratori, provvedendo al trattamento terapeutico e verificando le diagnosi e le cure dei pazienti assegnati ai medici delegati.
In merito la Corte di Cassazione, con sentenza n. 50619/2019 ha evidenziato che “il medico apicale “delegante” non si libera completamente della propria originaria posizione di garanzia, conservando una posizione di vigilanza, indirizzo e controllo sull’operato dei delegati” affermando ulteriormente che ci sarebbe un “potere – dovere in capo al dirigente medico in posizione apicale di dettare direttive generiche e specifiche, di vigilare e di verificare l’attività autonoma e delegata dei medici addetti alla struttura, ed infine il potere residuale di avocare a sé la gestione dei singoli pazienti.
Il medico delegante, dunque, pur avendo delegato i colleghi subordinati, non perde la sua posizione di garanzia, ma continua a essere gravato dell’onere di vigilare, indirizzare e controllare l’operato dei delegati.
In concreto, tale obbligo di garanzia consiste nel verificare che i medici espletino correttamente le funzioni che sono loro delegate e nell’eventuale esercizio del potere, residuale, di avocare alla propria responsabilità diretta un caso clinico specifico.
Cassazione Penale Sentenza n. 50619/2019