La questione ha imposto al Giudice amministrativo di procedere al bilanciamento di opposti interessi. Da un lato il diritto di culto e l’accesso al cimitero, quale luogo di espressione della propria Fede, dall’altro la tutela del diritto alla salute pubblica.
Secondo il TAR Veneto: “Non va sospesa l’ordinanza del Sindaco che dispone, a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19, la chiusura temporanea dei cimiteri, atteso che il pregiudizio lamentato (preclusione all’ esercizio del diritto di culto e accesso al sepolcro del figlio a partire dal 19 marzo 2020) si è già ormai per la più gran parte (30 giorni) consumato, e che il residuo periodo di chiusura del cimitero (ulteriori 13 giorni fino al 3 maggio), ove rapportato a quello già sofferto (30 giorni) e a quello pregresso di incontestato esercizio anche quotidiano del diritto (14 anni dal 2006), non appare di rilevanza temporale tale da aggravare in modo determinante il danno già patito”.
TAR VENETO, Sez. II, decreto n.205 del 21.04.2020