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Le norme sostanziali di cui alla legge n. 189/2012, di conversione del c.d. decreto Balduzzi, così come quelle di cui alla c.d. legge Gelli Bianco (n. 24/2017), non hanno portata retroattiva e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore.

In tema di responsabilità medica, la Cassazione precisa che, stante l’assenza di una disciplina transitoria, tanto all’interno del c.d. decreto Balduzzi, che della c.d. legge Gelli Bianco, alle norme in parola non può essere riconosciuta una portata retroattiva.

La Corte, tuttavia, specifica che gli artt. 138 e 139 del codice delle assicurazioni private in punto di liquidazione del danno, sono di immediata applicazione anche ai fatti pregressi.

La pronuncia afferma che « non v’è una successione di discipline normative diverse dettate dal legislatore (venendo in rilievo sempre e comunque la medesima disciplina di ordine legale, ossia quella recata dal codice civile in tema di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale); né è possibile configurare un siffatto rapporto diacronico tra il “diritto vivente” e l’intervento legislativo».

Corte di Cassazione, sez. III civile, n. 28994/2019, depositata l’ 11 novembre.