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Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno affermato che anche a seguito della riduzione del periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni, stabilita dal d.l. n. 132 del 2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, art. 16, i termini per la redazione della sentenza non sono soggetti alla sospensione del periodo feriale.

(Cass., sez. un., 18 settembre 2017, n. 42361)