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Continue azioni persecutorie messe in atto nei confronti dei vicini, possono integrare il reato di stalking. Il movente, connesso ad esigenze lavorative o all’esercizio di un diritto di proprietà, è irrilevante poichè, pur costituendo una potenziale circostanza inferenziale, non coincide con la coscienza e volontà del fatto della quale può rappresentare, invece, il presupposto.
E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, V sez. penale, nella sentenza n. 20473/2018, che si è pronunciata sul ricorso del Procuratore generale contro il provvedimento della Corte d’Appello. Il giudice a quo aveva assolto l’imputato dopo aver riformato la decisione di condanna emessa dal Tribunale nei suoi confronti, poiché accusato di atti persecutori avendo, con condotte reiterate, minacciato e molestato i vicini di casa.

Corte di Cassazione, V sezione penale, sentenza n. 20473/2018