In tema di stalking, la Suprema Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui, ai fini della integrazione del reato, non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.
Con riferimento allo specifico arco temporale, è stato inoltre affermato che gli atti persecutori si configurano con singole condotte, reiterate in un arco di tempo molto ristretto, anche di una sola giornata, a condizione che si tratti di atti autonomi e che la reiterazione di questi, sia la causa effettiva di uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.
Cassazione Penale, Sez. V, 3 gennaio 2018 sentenza n. 104.