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La Corte di Cassazione, con l’ordinanza interlocutoria n. 19618/2020, non si pronuncia sulla questione del crocifisso in aula sollevata da un docente che, contrariamente a quanto era stato deliberato dall’assemblea, aveva rimosso il simbolo dalla parete dell’aula scolastica, procurandosi la sanzione disciplinare della sospensione dall’insegnamento per 30 giorni. Stante la delicatezza e la rilevanza della questione, la Corte ha rimesso gli atti al Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite.
La Suprema Corte ha ritenuto opportuno, stante le diverse interpretazioni del problema fornite dalla giurisprudenza amministrativa, dal Giudice delle leggi e dalle Corti Europee, rimettere la questione alle Sezioni Unite, per dipanare un tema che da tempo attende una risposta chiara, “perché sollecita una pronuncia sul bilanciamento, in ambito scolastico, fra le libertà ed i diritti tutelati rispettivamente dal D.Lgs. n. 297 del 1994, artt. 1 e 2 che, garantendo, da un lato, la libertà di insegnamento, intesa come autonomia didattica e libera espressione culturale del docente (art. 1) e, dall’altro, il rispetto della coscienza civile e morale degli alunni (art. 2), portano ad interrogarsi sui modi di risoluzione di un eventuale conflitto e sulla possibilità di far prevalere l’una o l’altra libertà nei casi in cui le stesse si pongano in contrasto fra loro”.
Preliminarmente, occorre precisare che la presenza del crocifisso nelle aule scolastiche è prevista non da leggi, ma da regolamenti. Il Consiglio di Stato ha chiarito che il crocifisso in aula può svolgere una funzione educativa nei confronti degli alunni, perché richiama anche valori laici come la tolleranza, il rispetto reciproco, la valorizzazione della persona, con la conseguenza che la sua esposizione non assume un significato discriminatorio sotto il profilo religioso, né la decisione delle autorità scolastiche di tenere esposto il simbolo si pone in contrasto con il principio della necessaria laicità dello Stato.
Le conclusioni della giurisprudenza amministrativa, tuttavia, non sono condivise dalla Cassazione, per la quale il crocifisso è espressione di valori esclusivamente religiosi, per cui non si può giustificare una scelta che lede il principio di uguaglianza rispetto ad altre discipline. Quando le Sezioni Unite hanno affrontato la questione del magistrato che si rifiutava di esercitare la giurisdizione nelle aule in cui fosse presente il crocifisso, hanno escluso la lesione della libertà religiosa del magistrato, poiché allo stesso era stata prospettata la possibilità di tenere le udienze in un’aula senza crocifisso alle pareti. Tale soluzione non sarebbe applicabile al caso di specie, in quanto il docente non si è rifiutato di fare lezione ma, credendo di agire in autotutela, si è limitato a rimuovere il crocifisso dalla parete.
Anche la Corte EDU si è espressa sulla presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, escludendo che tale prassi violi la libertà di religione, coscienza e di pensiero prevista dall’art. 9 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo. Il crocifisso è un simbolo passivo, che non è paragonabile a un discorso agli studenti o alla partecipazione ad attività religiose.
In effetti il docente di una scuola pubblica ben potrebbe ritenere violato il principio di laicità dello Stato, nell’ottica della violazione del principio del pluralismo, e rinvenire nell’esposizione del crocifisso la violazione delle libertà di coscienza e di religione.
La sentenza impugnata in Cassazione non affronta il tema della c.d. “discriminazione indiretta”, indagato dalla Corte di Giustizia, che si configura quando alcuni atti possono determinare “un particolare svantaggio per le persone che aderiscono ad una determinata religione o ideologia” rispetto a coloro che non vi aderiscono. Tale restrizione della libertà religiosa, per la giurisprudenza eurounitaria, sarebbe giustificata solo nel caso in cui ricorresse una finalità legittima e i mezzi impiegati per il perseguimento di detta finalità fossero appropriati e necessari
“Sebbene la fattispecie che qui viene in rilievo non sia sovrapponibile a quella esaminata dal giudice eurounitario, tuttavia si potrebbe sostenere che l’esposizione del crocifisso, sempre che alla stessa si ricolleghi il particolare significato di cui si è discusso […] pone il docente non credente o aderente ad un credo religioso diverso da quello cattolico, in una situazione di svantaggio rispetto all’insegnante che a quel credo aderisce, perché solo il primo si vede costretto a svolgere l’attività di insegnamento in nome di valori non condivisi, con conseguente lesione di quella libertà di coscienza che il datore di lavoro è tenuto a salvaguardare ogniqualvolta la prestazione possa essere utilmente resa con modalità diverse, che quella libertà garantiscano”.
La giurisprudenza amministrativa, in alcuni casi, aderendo alle conclusione del giudice di seconde cure, ha dato la prevalenza alla volontà espressa dalla maggioranza degli studenti nell’ambito dell’assemblea, anche se la Corte Costituzionale è stata chiara nell’escludere che, quando si controverte di questioni religiose, il dato quantitativo non ha alcun rilievo, con la conseguenza che il conflitto fra la volontà espressa dagli alunni e quella del docente che nel simbolo non si riconosce, andrebbe risolto valorizzando il principio della laicità dello Stato, che implica l’impossibilità di operare discriminazioni fra le diverse fedi e fra credenti e non credenti.
In conclusione il Collegio ha ritenuto che “in ragione della natura dei diritti che vengono in rilievo, le questioni poste dal ricorso possano essere ricondotte a quelle di massima di particolare importanza di cui all’art. 374 c.p.c., comma 2, e che sia pertanto opportuna la trasmissione degli atti al Primo Presidente per l’eventuale assegnazione alle Sezioni Unite”.

Corte di Cassazione, sez. lav., ordinanza interlocutoria n.19618 del 18.09.2020.