Truffa

Scatta il reato di truffa e non l’inadempimento civile per chi si fa anticipare l’acconto sul prezzo della cosa che non è nella sua disponibilità.

Corte di cassazione Sez. II Penale
Sentenza n. 5885/24


In fatto

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza resa il 9 gennaio 2020 dal Tribunale di Vercelli che aveva dichiarato la responsabilità di (Omissis) in ordine al reato di truffa.
Si addebita all’imputato di avere pubblicato l’annunzio di vendita di un’autovettura per la quale, all’esito delle trattative intercorse con la persona offesa, concordava il prezzo di 21.000 € e di avere indotto la persona offesa in errore sulla reale disponibilità del bene, procurandosi così l’ingiusto profitto di una parte del pagamento del prezzo pari a 16.000 €.

2. Avverso detta sentenza propone ricorso l’imputato con atto sottoscritto dal difensore di fiducia, munito di procura speciale, deducendo:

2.1. vizio di motivazione in ordine alla qualificazione giuridica della condotta ascritta all’imputato poiché, stante l’assenza di artifizi e raggiri, (Omissis) si è limitato a porre in essere un inadempimento di carattere civile;

2.2. vizio di motivazione sulla disposta subordinazione della sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno poiché appare fuor di luogo che la Corte abbia confermato la decisione del tribunale, senza tener conto delle precarie condizioni economiche dell’imputato, il quale non sarebbe in grado di sopportare un esborso pecuniario così rilevante.

In diritto

1. Il ricorso è inammissibile

1.1. Il primo motivo è manifestamente infondato poiché, come esaustivamente esposto dalla Corte di appello, l’imputato ha con artifizi e raggiri indotto la persona offesa a confidare sulla stipula dell’atto di vendita, rilasciandogli una dichiarazione con cui si impegnava ad effettuare il passaggio di proprietà a fronte del versamento di parte del prezzo. Invece dopo avere incassato la somma complessiva di 16.000 € l’imputato provvedeva a vendere il veicolo a terzi. È di tutta evidenza che (Omissis) ha fatto ricorso a tale scrittura per suscitare fraudolentemente l’affidamento della sua controparte che, rassicurato dall’impegno sottoscritto dal venditore, ha versato il denaro senza avere ottenuto il passaggio di proprietà.

1.2. Il secondo motivo non è consentito.
Con l’atto di appello la difesa si era limitata a censurare l’entità del risarcimento del danno riconosciuto in favore della parte civile e l’eccessiva gravosità della subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena al pagamento della somma liquidata a titolo di risarcimento, sul rilievo che l’imputato non era persona pregiudicata o socialmente pericolosa, nulla deducendo in merito alle precarie condizioni economiche del predetto.
Il motivo è, comunque, anche generico poiché la Corte ha osservato che l’imputato lavora regolarmente nel settore dell’edilizia e non versa in precarie condizioni economiche e il ricorrente non ha contestato questa motivazione.

4. Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile (Omissis), che liquida in complessivi euro 4.000,00 oltre accessori di legge.




2024-02-12T11:18:26+01:00 23 Febbraio 2024|