Un freno a un utilizzo troppo esteso della «quasi flagranza».
Lo mettono le Sezioni unite penali che hanno dato risposta negativa alla domanda se si può procedere all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto. Si tratta di definire i confini della legittimità dell’operazione della polizia giudiziaria nei confronti di chi «subito dopo il reato è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone, ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima».
(Cassazione n. 12282 del 2015)