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Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 3 febbraio 2016 n. 4404. Non scatta il reato di “truffa” bensì quello più lieve di “indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato” per il datore di lavoro che inganni l’Inps dichiarando di aver corrisposto ai propri dipendenti somme a titolo di indennità per malattia, assegni familiari e Cigs, al solo fine di compensarle con i contributi previdenziali e assistenziali dovuti. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 4404/2016, accogliendo il ricorso di un imprenditore di L’Aquila.
In appello, il ricorrente, amministratore unico di una Srl, era stato invece condannato per truffa per avere posto in essere “artifizi e raggiri” conguagliando indebitamente i contributi con le somme dovute per trattamenti previdenziali ed assistenziali, in realtà mai corrisposte, così inducendo in errore l’Inps e procurandosi un ingiusto profitto di 4.453 euro. Nella propria difesa l’imprenditore aveva sostenuto di essere caduto in un “mero errore” avendo esposto nella denuncia contributiva non già le somme corrisposte ma quelle ancora da corrispondere. Tuttavia, trattandosi di un credito effettivamente esistente ed avendo egli l’obbligo di anticipare ai lavoratori quanto ad essi dovuto per conto dell’Inps, non vi sarebbe stato alcun raggiro né danno patrimoniale per l’Ente.
In passato la giurisprudenza è stata oscillante: rubricando la fattispecie ora come truffa ora come appropriazione indebita; tuttavia nel 2007 le Sezioni unite (sentenza n. 16568) hanno ascritto all’articolo 316-ter “le condotte alle quali non consegua un’induzione in errore per l’ente erogatore”. E nel 2010, sempre le S.U. (n. 7537) hanno chiarito che l’indebita percezione “punisce condotte decettive non incluse nella fattispecie di truffa, caratterizzate (oltre che dal silenzio antidoveroso) da false dichiarazioni o dall’uso di atti o documenti falsi, ma nelle quali l’erogazione non discende da una falsa rappresentazione dei suoi presupposti da parte dell’ente pubblico erogatore, che non viene indotto in errore perché in realtà si rappresenta correttamente solo l’esistenza della formale attestazione del richiedente”. E fra di esse “rientrano tutte le attività di contribuzione ascrivibili a tali enti, non soltanto attraverso l’elargizione di una somma di danaro ma pure attraverso la concessione dell’esenzione dal pagamento di una somma agli stessi dovuta”, nel caso si trattava dell’esenzione dal ticket per prestazioni sanitarie.
Dunque, prosegue la sentenza, ciò che è richiesto “è l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere (ovvero l’omissione di informazioni dovute) da cui derivi il conseguimento indebito di erogazioni da parte dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità Europee, da cui derivi cioè il conseguimento di erogazioni cui non si ha diritto”. E questo sia che si tratti dell’ottenimento di una somma che dell’esenzione da un pagamento. Infine, precisa la Corte, il reato si è consumato nel momento in cui il datore di lavoro ha versato all’Inps (sulla base dei dati indicati sui modelli DM10) i contributi ridotti per effetto del conguaglio cui non aveva diritto, “venendo così – tramite il mancato pagamento di quanto altrimenti dovuto – a percepire indebitamente l’erogazione dell’ente pubblico”. Altra cosa, conclude la Corte, è invece il reato di “indebita compensazione” previsto dall’articolo 10 quater del Dlgs 74/2000, riguardando esso esclusivamente l’ambito tributario.

(Corte di cassazione – Sezione II penale – Sentenza 3 febbraio 2016 n. 4404)