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Per integrare il reato di minaccia, l’assenza di una condizione non sminuisce certamente la valenza intimidatoria dell’espressione, che va esaminata compiutamente dal giudice unitamente al resto delle affermazioni e all’atteggiamento dell’agente. Così si è espressa la Cassazione, sentenza n. 23592/2018, annullando con rinvio la sentenza che aveva scagionato una donna dal reato di minaccia nei confronti del proprio legale. La “minaccia”, espressa con le parole ” …vedrai …”, per la S.C., “non può ritenersi condizionata ad alcunchè, se non alla volontà stessa del soggetto che le ha pronunciate. L’assenza di una condizione non sminuisce certamente la valenza intimidatoria, che non è stata esaminata compiutamente dal giudice, in riferimento alla contestazione, contenuta nel capo di imputazione, indicativa, per un verso, di ulteriori affermazioni – e – sotto altro profilo, di un atteggiamento aggressivo, descritto con un fare minaccioso e collerico”.
Se il colpevole usa il verbo al futuro o al condizionale, subordina l’evento minacciato alla sua stessa volontà, rendendo detto evento un rischio se non certo almeno serio. La valenza intimidatoria, dunque, non viene meno per via di una frase “sibillina”, se il contesto fa ritenere che l’espressione volesse realmente sortire un effetto intimidatorio.

Cassazione, V sez. penale, sentenza n. 23592/2018.